Articolo 56 del Codice Penale
Art. 56.
(Delitto tentato)
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. ((5))
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Delitto tentato)
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole di delitto tentato e' punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. ((5))
Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'.
-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
4. TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202301052Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
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- art. 35, comma 6, del Reg. UE n. 640/2014·
- difformità tra preventivo e lavori reali·
- esclusione del beneficiario dalla misura·
- falsificazione di documenti·
- osservazioni procedimentali·
- produzione elementi falsi o omissioni per negligenza grave·
- prova della falsità dei documenti·
- revoca del contributo·
- risoluzione del contratto di assegnazione del contributo·
- sostituzione di preventivo·
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5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-30, n. 202300941Provvedimento:Leggi di più...- art. 91 d.lgs. 159/2011·
- dissociazione da ambienti criminali·
- eccesso di potere·
- infiltrazioni mafiose·
- informazione antimafia interdittiva·
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- white list provinciale