Articolo 615 quater del Codice Penale

Art. 615-quater.

((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici))

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ((si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti,))codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione ((sino a due anni))e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena e' della reclusione da uno a ((tre))anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ((al))quarto comma dell'articolo 617-quater.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2022
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