Articolo 417 del Codice Penale
Art. 417.
(Misura di sicurezza)
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)) e' sempre ordinata una misura di sicurezza.
(Misura di sicurezza)
Nel caso di condanna ((per i delitti preveduti dai due articoli precedenti)) e' sempre ordinata una misura di sicurezza.