Articolo 93 del Codice Penale

Art. 93.

(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto e' stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi