Articolo 46 del Codice Penale
Art. 46.
(Costringimento fisico)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
(Costringimento fisico)
Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
1. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2023-12-07, n. 202301599Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 Cost.·
- art. 3, comma 61, legge 24.12.2003, n. 350·
- art. 97 Cost.·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- concorso pubblico·
- DCA 107/2015·
- DCA 119/2016·
- DCA 2/2015·
- difetto di motivazione·
- D.lgs. 165/2001·
- eccesso di potere·
- graduatorie·
- graduatorie concorsuali·
- legittimazione passiva·
- scorrimento graduatorie·
- selezioni pubbliche·
- violazione del legittimo affidamento
5. TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400428Provvedimento:Leggi di più...- art. 24 comma 6 legge 240/2010·
- art. 2 bis legge 241/1990·
- danno da ritardo·
- eccesso di potere·
- esclusione dalla procedura selettiva·
- inammissibilità del ricorso·
- infondatezza della domanda risarcitoria·
- procedura valutativa per professore di II fascia·
- requisiti per la partecipazione al concorso·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- ricorso amministrativo