Articolo 46 del Codice Penale

Art. 46.

(Costringimento fisico)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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