Articolo 421 del Codice Penale
Art. 421.
(Pubblica intimidazione)
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
(Pubblica intimidazione)
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
4. TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 2014-01-09, n. 201400011Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento prefettizio·
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