Articolo 421 del Codice Penale

Art. 421.

(Pubblica intimidazione)

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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