Articolo 451 del Codice Penale
Art. 451.
(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.