Articolo 663 del Codice Penale
Art. 663.
(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))((Alla stessa sanzione))soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente. (141)
------------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))((Alla stessa sanzione))soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorita' o senza osservarne le prescrizioni, in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall'autorita' competente. (141)
------------AGGIORNAMENTO (141)
Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Sentenze • 2
2. TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100425Provvedimento:Leggi di più...- art. 6 co. 1 l. n. 401/1989·
- compensazione delle spese di lite·
- condotta violenta dei tifosi·
- DASPO·
- divieto di accesso alle manifestazioni sportive·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- misure di prevenzione·
- misure di sicurezza negli stadi·
- oscuramento dei dati personali·
- precedenti penali del ricorrente·
- presunzione di innocenza·
- regolamento d'uso degli impianti sportivi·
- responsabilità penale e amministrativa·
- standard probatorio nel diritto amministrativo·
- tutela dell'ordine pubblico·
- violazione art. 1 septies d.l. n. 28/2003·
- violazione art. 6 l. n. 401/1989