Articolo 350 del Codice Penale
Art. 350.
(Agevolazione colposa)
Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))
(Agevolazione colposa)
Se la violazione dei sigilli e' resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila))