Articolo 614 del Codice Penale
Art. 614.
(Violazione di domicilio)
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
((La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.))((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))(119)
-------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
(Violazione di domicilio)
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
((La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.))((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.))(119)
-------------AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-13, n. 202302447Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 D.Lgs. 116/2017·
- condanna penale e idoneità alle funzioni giudiziarie·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- principio di ragionevolezza·
- procedimento disciplinare per magistrati onorari·
- revoca da giudice onorario di pace·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- tutela della dignità della persona·
- valutazione della condotta extra-lavorativa
5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-21, n. 202300914Provvedimento:Leggi di più...- art. 84 D.Lgs. 159/2011·
- art. 97 Cost.·
- compensazione delle spese·
- difetto di motivazione·
- dissociazione·
- eccesso di potere·
- interdittiva antimafia·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- libertà di impresa·
- misure di prevenzione·
- pericolo di infiltrazione mafiosa·
- sindacato del giudice amministrativo·
- valutazione indiziaria