Articolo 227 del Codice Penale

Art. 227.

(Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e' socialmente pericoloso, questi e' assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari il minore che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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