Articolo 731 del Codice Penale

Art. 731.

(Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori)
Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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