Articolo 88 del Codice Penale
Art. 88.
(Vizio totale di mente)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.
(Vizio totale di mente)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.
2. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-13, n. 202305600Provvedimento:Leggi di più...- Commissario ad acta·
- Compensazione spese·
- Giudizio di ottemperanza·
- Inampugnabile·
- Inottemperanza parziale·
- Obbligo di facere·
- Predissesto comunale·
- Rimozione alberi·
- Sentenza passata in giudicato·
- Sospensione procedure esecutive
3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-03-28, n. 202402924Provvedimento:Leggi di più...- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese·
- diniego di autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici·
- frodi nel settore dei carburanti·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- ordinanza cautelare·
- requisiti minimi per l'accesso al mercato·
- riesame del provvedimento amministrativo·
- travisamento dei fatti·
- tutela dell'interesse erariale·
- violazione di art. 34, comma 5, del D.lgs. 104/2010·
- violazione di legge·
- violazione e/o errata applicazione di art. 1, commi 945-959, legge 27 dicembre 2017 n. 205
4. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-10-26, n. 202305832Provvedimento:Leggi di più...- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 1 comma 714-bis L. 208/2015·
- art. 243-bis T.U. 267/2000·
- art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a.·
- inammissibilità del ricorso·
- ottemperanza alle sentenze·
- predissesto·
- procedura di riequilibrio finanziario pluriennale·
- sospensione delle procedure esecutive