Articolo 88 del Codice Penale
Art. 88.
(Vizio totale di mente)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.
(Vizio totale di mente)
Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita' d'intendere o di volere.