Articolo 577 del Codice Penale

Art. 577.

(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:

1° contro l'ascendente o il discendente ((anche per effetto di adozione di minorenne))o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile ((o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva))

2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3° con premeditazione;

4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.

La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,))il fratello o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,))il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste))
Entrata in vigore il 9 agosto 2019

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