Articolo 577 del Codice Penale
Art. 577.
(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente ((anche per effetto di adozione di minorenne))o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile ((o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva))
2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3° con premeditazione;
4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,))il fratello o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,))il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste))
(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)
Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 e' commesso:
1° contro l'ascendente o il discendente ((anche per effetto di adozione di minorenne))o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile ((o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva))
2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
3° con premeditazione;
4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.
La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto e' commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,))il fratello o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile,))il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
((Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste))