Articolo 679 del Codice Penale

Art. 679.

(Omessa denuncia di materie esplodenti)

Chiunque omette di denunciare all'Autorita' che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorita'.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorita', di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena e' dell'arresto da un mese ad un anno o dell'ammenda da lire trecento a cinquemila.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930

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