Articolo 20 del Codice Penale
Art. 20.
(Pene principali e accessorie).
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
(Pene principali e accessorie).
Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.
1. TAR Bari, sez. II, sentenza 2024-07-22, n. 202400892Provvedimento:Leggi di più...- art. 29 c.p.m.p.·
- art. 33 c.p.m.p.·
- art. 866 d.lgs. 66/2010·
- cessazione dal servizio·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza amministrativa·
- giurisprudenza penale·
- interdizione dai pubblici uffici·
- ne bis in idem·
- pena accessoria·
- procedimento disciplinare·
- rimozione dal grado·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-06-19, n. 202405498Provvedimento:Leggi di più...- art. 27 Cost.·
- art. 36 d.lgs. 199/1995·
- compensazione delle spese·
- concorso pubblico·
- condanna penale·
- diritto amministrativo·
- effetti penali della condanna·
- esclusione da concorso·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- limite alla capacità giuridica·
- principio di eguaglianza·
- principio di ragionevolezza·
- riabilitazione·
- ricorso gerarchico·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento