Articolo 583 del Codice Penale
Art. 583.
(Circostanze aggravanti)
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69))
5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
(Circostanze aggravanti)
La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2° la perdita di un senso;
3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella;
4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69))
5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194.
4. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-07-18, n. 202312097Provvedimento:Leggi di più...- art. 52 d.lgs. 196/2003·
- art. 6 legge n. 91/1992·
- art. 9 legge n. 91/1992·
- bilanciamento degli interessi pubblici e privati·
- concessione della cittadinanza italiana·
- diniego della cittadinanza·
- diritti umani·
- discrezionalità amministrativa·
- integrazione sociale·
- interesse pubblico·
- precedenti penali del coniuge·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- responsabilità penale·
- tutela della privacy