Articolo 527 del Codice Penale
Art. 527.
(Atti osceni)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
(Atti osceni)
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se il fatto avviene per colpa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-04-26, n. 202304182Provvedimento:Leggi di più...- art. 916 T.U.O.M.·
- difetto di istruttoria·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- incompatibilità ambientale·
- interesse del militare·
- motivazione del provvedimento·
- prestigio dell'amministrazione·
- principio di gradualità·
- proporzionalità·
- reato che può comportare perdita del grado·
- Sospensione precauzionale militare·
- sviamento di potere·
- trasferimento
3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-01-12, n. 202300065Provvedimento:Leggi di più...- annullamento verbale di non idoneità·
- decreto penale di condanna·
- disciplina del Casellario giudiziale·
- esame di abilitazione alla professione forense·
- legittimità dei quesiti d'esame·
- quesito di prova orale·
- rinuncia della seconda prova orale·
- sospensione condizionale della pena·
- tutela cautelare·
- violazione art. 2 D.L. 31/2021 e Linee Guida generali per la formulazione dei quesiti