Articolo 527 del Codice Penale

Art. 527.

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto avviene per colpa, ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999

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