Articolo 228 del Codice Penale

Art. 228.

(Liberta' vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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