Articolo 704 del Codice Penale
Art. 704.
(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-11-25, n. 202210402Provvedimento:Leggi di più...- art. 43 TULPS·
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