Articolo 343 del Codice Penale

Art. 343.

(Oltraggio a un magistrato in udienza)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni))

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
(6)

---------------AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Entrata in vigore il 9 agosto 2019
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