Articolo 134 del Codice Penale
Art. 134.
(Computo delle pene)
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.
(Computo delle pene)
Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.
Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.