Articolo 487 del Codice Penale
Art. 487.
(Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
(Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.
Sentenze • 4
1. TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 2020-07-14, n. 202000905Provvedimento:Leggi di più...- art. 3 e 5 legge 264/1991·
- art. 4 regolamento provinciale n. 4/2018·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- art. 75 D.P.R. n. 445/2000·
- compensazione delle spese di giudizio·
- condanne ostative·
- dichiarazione non veritiera·
- Regolamento (UE) 2016/679·
- revoca del certificato di idoneità professionale·
- riabilitazione penale·
- tutela della privacy