Articolo 675 del Codice Penale
Art. 675.
(Collocamento pericoloso di cose)
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
(Collocamento pericoloso di cose)
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))