Articolo 675 del Codice Penale
Art. 675.
(Collocamento pericoloso di cose)
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
(Collocamento pericoloso di cose)
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila))
Sentenze • 4
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-25, n. 201901246Provvedimento:Leggi di più...- annullamento aggiudicazione·
- appalti pubblici·
- compatibilità con le norme di settore·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- difetto di motivazione·
- eccezioni di inammissibilità dell'appello·
- effetto espansivo esterno della sentenza·
- gru di cantiere·
- limiti del sindacato giurisdizionale·
- modifica dell'offerta tecnica·
- organizzazione del cantiere·
- sindaco delle scelte discrezionali della commissione di gara·
- valutazione delle offerte tecniche