Articolo 192 del Codice Penale
Art. 192.
(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.