Articolo 362 del Codice Penale

Art. 362.

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, e' punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa ((ne' si applica ai responsabili delle comunita' terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico))
Entrata in vigore il 26 giugno 1990
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