Articolo 579 del Codice Penale
Art. 579.
(Omicidio del consenziente)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:
1° contro una persona minore degli anni diciotto;
2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
(Omicidio del consenziente)
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:
1° contro una persona minore degli anni diciotto;
2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Sentenze • 3
2. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-11-17, n. 201101711Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 380/381 c.p.p.·
- commissione del fatto reato·
- compensazione delle spese·
- condanna penale·
- diritto penale·
- istanza di emersione colf-badanti·
- pena massima·
- principio di irretroattività della legge penale·
- sospensione da emersione