Articolo 156 del Codice Penale
Art. 156.
(Estinzione del diritto di remissione)
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. ((68)) ------------AGGIORNAMENTO (68)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.
(Estinzione del diritto di remissione)
Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato. ((68)) ------------AGGIORNAMENTO (68)
La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 151 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela agli eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano.