Articolo 616 del Codice Penale
Art. 616.
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza))
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza))
1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400071Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 T.U.L.P.S.·
- bilanciamento di interessi·
- carenza di istruttoria·
- compensazione delle spese·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione armi·
- eccesso di potere·
- giudizio prognostico·
- misure cautelari·
- ordine pubblico·
- oscuramento delle generalità·
- principio di proporzionalità·
- rebus sic stantibus·
- revoca autorizzazioni·
- sentenza di assoluzione
3. TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-03, n. 202402405Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- decreto di irricevibilità·
- difetto di istruttoria·
- falsi documenti·
- interesse pubblico·
- permesso di soggiorno·
- rigetto istanza di conversione·
- tutela delle garanzie partecipative·
- violazione art. 10 bis L. 241/90·
- violazione art. 5 D.lgs. 286/98
5. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-24, n. 202201818Provvedimento:Leggi di più...- art. 87 c.p.a.·
- diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità del diniego del rinnovo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di legittimo affidamento·
- procedimenti penali a carico del richiedente·
- spese di lite·
- valutazione dell'affidabilità per detenzione di armi