Articolo 612 del Codice Penale
Art. 612.
(Minaccia)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
(96) ((125)) --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
(Minaccia)
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquecento.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
(96) ((125)) --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.
3. TAR Parma, sez. I, sentenza breve 2023-05-12, n. 202300164Provvedimento:Leggi di più...- Affidabilità·
- Art. 10-bis L. 241/1990·
- Art. 39 TULPS·
- Art. 612 c.p.·
- Contraddittorio procedimentale·
- Difetto di istruttoria·
- Difetto di motivazione·
- Eccesso di potere·
- Giurisprudenza amministrativa·
- Guardia particolare giurata·
- Minaccia aggravata·
- Proporzionalità·
- Revoca porto d'armi·
- Sicurezza pubblica
4. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2024-06-12, n. 202400936Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 1 e 3 d.lgs. n. 159/2011·
- art. 60 c.p.a.·
- avviso orale·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- diritti fondamentali·
- diritto di difesa·
- giudizio di pericolosità sociale·
- giurisprudenza amministrativa·
- misure di prevenzione·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- patrocinio a spese dello Stato·
- pericolosità sociale·
- sospensione del provvedimento amministrativo·
- tutela delle libertà individuali