Articolo 240 del Codice Penale

Art. 240.

(Confisca)

Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

E' sempre ordinata la confisca:

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non e' stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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