Articolo 182 del Codice Penale

Art. 182.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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