Articolo 139 del Codice Penale

Art. 139.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e' sottoposto a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo in cui egli si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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