Articolo 580 del Codice Penale
Art. 580.
(Istigazione o aiuto al suicidio)
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
(Istigazione o aiuto al suicidio)
Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, e' punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore degli anni quattordici o comunque e' priva della capacita' d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.
3. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-12-19, n. 202301634Provvedimento:Leggi di più...- art. 589 c.p. (omicidio colposo)·
- discrezionalità amministrativa·
- divieto di detenzione armi·
- giudizio di affidabilità·
- giurisprudenza in materia di armi·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- prescrizione dei reati·
- revoca del provvedimento amministrativo·
- valutazione della pericolosità sociale·
- violazione del TULPS e della legge 241/1990