Articolo 392 del Codice Penale

Art. 392.

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se' medesimo, mediante violenza sulle cose, e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata la destinazione.

((Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico))
Entrata in vigore il 30 dicembre 1993

Sentenze385

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