Articolo 125 del Codice Penale

Art. 125.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)

La rinuncia alla facolta' di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1930
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