Articolo 639 del Codice Penale

Art. 639.

(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire mille.

Se il fatto e' commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 9 MARZO 2022, N. 22))

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.
(7)

------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.
Entrata in vigore il 22 marzo 2022

Sentenze135


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2023-10-09, n. 202300664
    Provvedimento:
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    • annullamento per eccesso di potere·
    • annullamento provvedimento prefettizio·
    • art. 41 e 97 Costituzione·
    • art. 84 d.lgs. 159/2011·
    • art. 91 d.lgs. 159/2011·
    • bilanciamento tra libertà economica e prevenzione antimafia·
    • compensazione delle spese processuali·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • informazione antimafia·
    • legittimità del provvedimento interdittivo·
    • principio di proporzionalità·
    • rapporti di parentela e condizionamento mafioso·
    • sospensione interinale·
    • valutazione indizi antimafia

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-28, n. 202302087
    Provvedimento:
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    • art. 1 della legge regionale Lazio 4 aprile 2000, n. 18·
    • art. 6 legge 27 luglio 1978, n. 392·
    • diniego di regolarizzazione·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • legge regionale Lazio 24 marzo 2000, n. 18·
    • legge regionale Lazio 26 giugno 1987, n. 33·
    • legge regionale Lazio 4 aprile 2000, n. 18·
    • legge regionale Lazio 6 agosto 1999, n. 12·
    • legge regionale Lazio 6 febbraio 2003, n. 2·
    • patrimonio disponibile dello Stato·
    • prova di occupazione stabile·
    • regolarizzazione assegnazione di alloggio·
    • subentro nel contratto di locazione

  • 5. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-07-01, n. 202400802
    Provvedimento:
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    • annullamento dei provvedimenti amministrativi·
    • art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011·
    • art. 2 e 4 Costituzione·
    • avviso orale·
    • carenza istruttoria·
    • diritti fondamentali·
    • eccesso di potere·
    • foglio di via obbligatorio·
    • libertà di manifestazione del pensiero·
    • misure di prevenzione·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • pericolosità sociale·
    • sospensione dei provvedimenti amministrativi·
    • valutazione complessiva della personalità
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