Articolo 287 del Codice Penale
Art. 287.
(Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) ------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
(Usurpazione di potere politico o di comando militare)
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e' punito con l'ergastolo; ed e' punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) ------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Sentenze • 5
1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-12-28, n. 202113565Provvedimento:Leggi di più...- art. 2 d.lgs. 545/1992·
- eccesso di potere·
- giustizia tributaria·
- misure cautelari·
- nomina del Presidente f.f.·
- principio di legalità·
- procedimento disciplinare·
- reati comuni·
- regolamento disciplinare·
- sospensione cautelare·
- sospensione dall'incarico e dal compenso·
- tutela del prestigio della magistratura tributaria·
- violazione art. 15 d.lgs. 545/1992
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-01-24, n. 201100476Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di delibera·
- art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/Cons·
- art. 287 c.p.c.·
- art. 288 c.p.c.·
- art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche·
- controllo dei prezzi di terminazione·
- correzione di errore materiale·
- delayed approach·
- delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni·
- diritto amministrativo·
- giudicato amministrativo·
- limiti del sindacato del giudice amministrativo·
- mercato della terminazione delle chiamate vocali·
- obblighi di accesso e trasparenza·
- regolazione delle comunicazioni