Articolo 699 del Codice Penale
Art. 699.
(Porto abusivo di armi)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
(33) (96) (125) ((233)) ------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Porto abusivo di armi)
Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', quando la licenza e' richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti e' commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.
(33) (96) (125) ((233)) ------------AGGIORNAMENTO (33)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. --------------AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. -------------AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista nel presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. ------------AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per la contravvenzione prevista dal presente articolo sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
2. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-04-17, n. 202401319Provvedimento:Leggi di più...- art. 4 L. n. 110/1975·
- art. 699 c.p.·
- art. 75 d.P.R. n. 309/1990·
- carenza di motivazione·
- diniego di licenza di detenzione armi·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di armi·
- spese processuali·
- tutela della sicurezza pubblica·
- uso di sostanze stupefacenti come elemento di non affidabilità·
- valutazione della discrezionalità amministrativa
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-22, n. 202302917Provvedimento:Leggi di più...- art. 39 del TULPS·
- compensazione delle spese di giudizio·
- diritto alla difesa e non colpevolezza·
- divieto di detenzione armi·
- giudizio di affidabilità del titolare della licenza·
- interesse pubblico alla sicurezza e incolumità pubblica·
- revoca licenza di porto di fucile·
- sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi·
- trasparenza e proporzionalità dei provvedimenti·
- valutazione discrezionale dell'Autorità di pubblica sicurezza
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-01-25, n. 202300817Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis l. n. 241/1990·
- art. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773·
- art. 97 Cost.·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- diniego licenza porto d'armi·
- discrezionalità amministrativa·
- giurisprudenza porto d'armi·
- principio di ragionevolezza e proporzionalità·
- prognostica inferenziale·
- proporzionalità del provvedimento amministrativo·
- sicurezza pubblica·
- valutazione affidabilità soggetto