Articolo 121 del codice della strada

Art. 121. Esame di idoneita'1.L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2.Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3.Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (102)
4.Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (102)
5.Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (102)
5-bis.I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. (102)
6.L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7.Le prove d'esame sono pubbliche.
8.La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
9.La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (102)
10.Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11.Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, ((per non piu' di due volte)), la prova pratica di guida. (15)
12.Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esam di guida, il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. (15)

---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995. ---------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
Entrata in vigore il 9 novembre 2021

Sentenze46


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-01, n. 202310428
    Provvedimento:
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    • abilitazione alla patente di guida·
    • annullamento circolare ministeriale·
    • art. 121 del Codice della Strada·
    • cessazione della materia del contendere·
    • competenza degli esaminatori di patente·
    • esaminatori di patente·
    • interesse immediato e concreto·
    • legittimazione ad agire·
    • profili professionali per esami di guida·
    • ratio legis·
    • regolamento di attuazione del Codice della Strada·
    • riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili·
    • tempus regit actum·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202415956
    Provvedimento:
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    • art. 128 del Codice della Strada·
    • carenza di motivazione del provvedimento·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • mancata comunicazione di avvio del procedimento·
    • motivazione per relationem·
    • principio di economicità e speditezza dell'azione amministrativa·
    • revisione della patente di guida·
    • sospensione della patente di guida·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-06, n. 202402513
    Provvedimento:
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    • art. 120 codice della strada·
    • art. 130 codice della strada·
    • commissario ad acta·
    • compensazione delle spese·
    • giurisdizione del TAR·
    • misure di prevenzione·
    • revoca della patente di guida·
    • rilascio della patente di guida·
    • silenzio amministrativo·
    • tutela dei dati personali

  • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-03-27, n. 202300389
    Provvedimento:
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    • art. 128 del Codice della Strada·
    • art. 52 del d.lgs. 196/2003·
    • compensazione delle spese·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza in materia di revisione della patente·
    • idoneità psicofisica alla guida·
    • Regolamento (UE) 2016/679·
    • revisione della patente di guida·
    • ricorso gerarchico·
    • segnalazione di dubbi sulla capacità psicofisiche·
    • sospensione della patente di guida·
    • tempestiva revisione della patente·
    • tutela della privacy·
    • uso di sostanze stupefacenti·
    • valutazione discrezionale dell'Amministrazione·
    • violazione art. 3 della legge n. 241 del 1990

  • 5. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2023-05-08, n. 202300407
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 3 Legge 241/1990·
    • compensazione delle spese di lite·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • motivazione per relationem·
    • procedimento penale·
    • revisione patente di guida·
    • sospensione patente di guida·
    • tutela della privacy·
    • uso fraudolento di strumentazione elettronica
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