Articolo 121 del codice della strada
Art. 121. Esame di idoneita'1.L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2.Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3.Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (102)
4.Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (102)
5.Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (102)
5-bis.I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. (102)
6.L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7.Le prove d'esame sono pubbliche.
8.La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
9.La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (102)
10.Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11.Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, ((per non piu' di due volte)), la prova pratica di guida. (15)
12.Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esam di guida, il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. (15)
---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995. ---------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
2.Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3.Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. (102)
4.Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (102)
5.Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. (102)
5-bis.I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. (102)
6.L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.
7.Le prove d'esame sono pubbliche.
8.La prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122.
9.La prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2 ed A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (102)
10.Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11.Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, ((per non piu' di due volte)), la prova pratica di guida. (15)
12.Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esam di guida, il competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. (15)
---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 ottobre 1995. ---------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB".
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