Articolo 140 del codice della strada

Art. 140. Principio informatore della circolazione1.Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2.I singoli comportamenti, oltre quanto gia' previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992

Sentenze142

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