Articolo 39 del codice della strada

Art. 39. Segnali verticali1.I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a)segnali di precedenza;
b)segnali di divieto;
c)segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d)segnali di identificazione strade;
e)segnali di itinerario;
f)segnali di localita' e centro abitato;
g)segnali di nome strada;
h)segnali turistici e di territorio;
i)altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l)altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2.Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di impiego e di apposizione.
3.Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.
Entrata in vigore il 18 maggio 1992
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