Articolo 203 del codice della strada

Art. 203. Ricorso al prefetto1.Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta l'audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
1-bis.Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2.Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3.Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
((3-bis.Quando il veicolo con cui e' stata commessa la violazione e' immatricolato all'estero e non e' possibile, per difficolta' oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva puo' essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi e' trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni))
Entrata in vigore il 5 agosto 2022

Sentenze318


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2008, n. 20544
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    • 2. TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202302559
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      • art. 103 Cost.·
      • art. 111 Cost.·
      • art. 133 cod. proc. amm.·
      • articolo 4-ter del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44·
      • assegno alimentare·
      • costituzione·
      • diritto soggettivo·
      • giudice amministrativo·
      • giudice ordinario·
      • giurisdizione·
      • interesse legittimo·
      • obbligo vaccinale·
      • procedimento amministrativo·
      • riparto della giurisdizione·
      • sospensione dal lavoro·
      • sospensione del rapporto di lavoro·
      • tutela della salute pubblica

    • 3. TAR Milano, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202302558
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      • art. 4-ter d.l. 44/2021·
      • diritto soggettivo·
      • giudice amministrativo·
      • giudice ordinario·
      • giurisdizione·
      • interesse legittimo·
      • obbligo vaccinale·
      • parità di trattamento·
      • sospensione dal servizio·
      • tutela della salute pubblica

    • 4. TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202854
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      • art. 16 del Codice della Strada·
      • art. 26 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.·
      • diritto amministrativo·
      • fascia di rispetto stradale·
      • giurisprudenza amministrativa·
      • nulla osta costruzione·
      • principio del giusto procedimento·
      • ricorso in opposizione ex art. 203 C.d.S.·
      • silenzio assenso·
      • vincolo di rispetto stradale·
      • violazione art. 8 L. 241/90

    • 5. TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202202856
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      • annullamento in autotutela·
      • art. 21 nonies della legge n. 241/90·
      • concessione edilizia·
      • distanze minime dai fabbricati·
      • fascia di rispetto stradale·
      • legittimità del provvedimento amministrativo·
      • motivazione del provvedimento amministrativo·
      • principio del legittimo affidamento·
      • vincolo idrogeologico·
      • vincolo paesaggistico
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