Articolo 198 bis del codice della strada

Art. 198-bis.(( (Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni). ))((1.La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge e' considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.
2.Nel caso di accertamento di piu' violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
3.Fuori dei casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore puo' autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via piu' breve e nel piu' breve tempo possibile.
4.Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se piu' favorevole.
5.In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 puo' essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6.
Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato gia' effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni puo' essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalita' indicate dallo stesso.
6.Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.
7.L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza e' corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa e' presentata.
L'archiviazione e' disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione))
Entrata in vigore il 5 agosto 2022

Giurisprudenza7


  • 1. Trib. Roma, sentenza 10/09/2024, n. 13939
    Provvedimento: N. R.G. 24588/2020 TRIBUNALE DI ROMA DODICESIMA SEZIONE civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24588/2020 All'udienza del 10/09/2024 è presente l'avv. CAPECE STEFANO, per parte appellante il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa. E' altresì presente l'avv. Adriano Tonachella per Roma capitale il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede la decisione della causa. E' altresì presente ai fini della partica forense la dott.ssa Ilaria Bongiorno. Il Giudice Dott.ssa Lucia De Bernardin tenuto conto dell'anno di iscrizione al ruolo della causa invita le parti a discutere oralmente la stessa e a concludere. L'Avv. Capece conclude come in …
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  • 2. Trib. Firenze, sentenza 05/03/2024, n. 807
    Provvedimento: TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02 - Seconda sezione civile VERBALE DELL'UDIENZA del 5 MARZO 2024 ore 10,30 Compare l'avv. VALENTI per parte attrice riportandosi alla nota scritta e alle conclusioni ivi rassegnate; l'avv. Minucci per il Comune di Firenze richiama la propria nota conclusionale; i procuratori si rimettono a giustizia per le spese processuali e vengono autorizzati ad allontanarsi avendo rinunciato a presenziare alla lettura della sentenza. REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02-Sezione Seconda Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. S E N T E N Z A nella …
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  • 3. Trib. Milano, sentenza 27/03/2024, n. 3423
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Ordinario di LA PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti; pronuncia IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8796/2023 R.G. promossa da: COMUNE DI MILANO (c.f. 01199250158), in persona del Sindaco Giuseppe Sala, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. [...]), Enrico Barbagiovanni (c.f. [...]), Chantal Rho (c.f. [...]), Anna Tavano (c.f. [...]) e Donatella Silvia (c.f. [...]), …
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  • 4. Trib. Verona, sentenza 04/07/2024, n. 1591
    Provvedimento: N. R.G. 4349/2023 Successivamente, all'udienza del 04/07/2024, di fronte al G.I. Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'Avv. Tragni in sostituzione dell'avv. Cassar unitamente alla parte personalmente e per parte appellata l'Avv. Benedetti. I procuratori delle parti si richiamano al contenuto degli atti introduttivi e insistono nelle conclusioni ivi riportate. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA TERZA SEZIONE CIVILE All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa …
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  • 5. Trib. Siena, sentenza 19/11/2024, n. 801
    Provvedimento: UDIENZA DEL 19/11/2024 Chiamata la causa iscritta al N. 1194/2024 R. G. avanti al Giudice Giulia Capannoli sono comparsi: per parte appellante Callservices srls l'Avv. Maurizio Forzoni nel mandato; per parte appellata Comune di Poggibonsi l'Avv. Nadia Funari in sostituzione dell'Avv. Fabio Pisillo nel mandato. Il giudice invita i procuratori alla discussione della causa. L'Avv. Forzoni si riporta all'atto di appello e contesta il contenuto dell'avversa comparsa ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso. L'Avv. Funari precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione alla quale si riporta insistendo nell'eccezione di inammissibilità dell'appello sia …
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