Articolo 27 del codice del consumo

Art. 27. Tutela amministrativa e giurisdizionale1.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorita' competente per l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
2.L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi.
L'intervento dell'Autorita' e' indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3.L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo.
L'Autorita' puo', altresi', richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4.In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5.L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.
6.Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
7.Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
8.L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9.Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00 euro. ((21))10.Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12.In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. ((21))13.PERIODO ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorita'.
14.Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15.E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

-------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 23, comma 12-quinquiesdecies) che "L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali e' dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalita' di tutela del consumatore, affidata ad altra autorita' munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro".
Entrata in vigore il 6 luglio 2012

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/01/2009, n. 794
    Provvedimento:
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-31, n. 202309376
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      • art. 20 del Codice del Consumo·
      • art. 24 del Codice del Consumo·
      • art. 25 del Codice del Consumo·
      • art. 26 del Codice del Consumo·
      • Codice del Consumo·
      • contratti a distanza·
      • controllo sui procacciatori·
      • diligenza professionale·
      • direttiva 2005/29/CE·
      • direttiva 2011/83/UE·
      • diritti di recesso·
      • diritto della concorrenza·
      • mancata trasparenza contrattuale·
      • pratiche commerciali scorrette·
      • principio di specialità delle direttive europee·
      • promozioni non richieste·
      • proporzionalità della sanzione·
      • sanzione amministrativa·
      • sospensione delle sanzioni·
      • tutela dei consumatori·
      • tutela dei consumatori nei settori regolamentati

    • 3. SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202404314, Verifica appello
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      • art. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo·
      • deterrenza delle sanzioni antitrust·
      • diritto di recesso·
      • eccesso di potere·
      • fumus bonis iuris·
      • gruppo di acquisto·
      • periculum in mora·
      • pratiche commerciali scorrette·
      • prenotazione con prezzo scontato·
      • sanzione amministrativa pecuniaria·
      • sospensione dell'attività commerciale·
      • trasparenza delle informazioni·
      • valutazione della sanzione amministrativa

    • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202216240
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      • art. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo·
      • art. 27 del Codice del Consumo·
      • art. 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche·
      • claim pubblicitari ingannevoli·
      • competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato·
      • differenze tra tecnologia FTTH e FTTC·
      • direttiva 2005/29/CE·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • impegni per correggere le pratiche commerciali·
      • onere della prova·
      • pratiche commerciali scorrette·
      • principio di proporzionalità·
      • principio di ragionevolezza·
      • regolamentazione delle comunicazioni elettroniche·
      • rigetto degli impegni·
      • sanzione amministrativa pecuniaria·
      • trasparenza informativa

    • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400232
      Provvedimento:
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      • abbinamento polizze assicurative ai mutui·
      • apertura conto corrente in abbinamento ai mutui·
      • art. 24 e 25 Cod. Cons.·
      • art. 27 Cod. Cons.·
      • buona fede nelle pratiche commerciali·
      • difetto di istruttoria e motivazione·
      • eccesso di potere·
      • elevati tassi di abbinamento prodotti finanziari·
      • indagini ispettive AGCM·
      • politiche commerciali aggressive·
      • pratiche commerciali aggressive·
      • pressione indebita sui consumatori·
      • proporzionalità della sanzione·
      • quantificazione della sanzione·
      • rigetto degli impegni·
      • sanzione amministrativa pecuniaria·
      • usucapione
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