Articolo 137 del codice del consumo

Art. 137.Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale1.Presso il Ministero ((dello sviluppo economico)) e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.((25))2.L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro ((dello sviluppo economico)), dei seguenti requisiti:((25))a)avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b)tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c)numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d)elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e)svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f)non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3.Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4.Il Ministero ((dello sviluppo economico)) provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.((25))5.All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6.Il Ministero ((dello sviluppo economico)) comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.((25))-------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, concernenti l'attuazione del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, si applicano a decorrere dal 9 gennaio 2016".
Entrata in vigore il 19 agosto 2015

Sentenze171


  • 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-11-23, n. 202300945
    Provvedimento:
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    • annullamento delibera giunta regionale·
    • art. 120 c.p.a.·
    • art. 81 c.p.c.·
    • differenziazione tariffaria·
    • eccesso di potere·
    • interesse ad agire·
    • interesse collettivo·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di economicità·
    • principio di trasparenza·
    • principio di unicità della tariffa·
    • regolamento UE 1370/2007·
    • regolamento UE 2016/2338·
    • rinnovo contratto di servizio trasporto pubblico·
    • sostituzione processuale·
    • tariffe trasporto pubblico·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202312307
    Provvedimento:
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    • art. 117 c.p.a.·
    • art. 2 l. n. 241/1990·
    • discrezionalità dell'amministrazione pubblica·
    • gestione dei cimiteri·
    • interessi legittimi collettivi·
    • legittimazione ad agire·
    • principio di doverosità dell'azione amministrativa·
    • rappresentatività delle associazioni·
    • silenzio inadempimento·
    • tutela dei diritti dei consumatori

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202312308
    Provvedimento:
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    • art. 117 c.p.a.·
    • art. 2 l. n. 241/1990·
    • diritti dei consumatori e degli utenti·
    • diritto all'ambiente salubre·
    • gratuito patrocinio·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse legittimo collettivo·
    • legittimazione ad agire·
    • rappresentatività delle associazioni·
    • silenzio inadempimento·
    • tutela degli interessi diffusi

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-19, n. 202405486
    Provvedimento:
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    • art. 137 del Codice del consumo·
    • art. 3, comma 2, lettera f) del D.M. 21 dicembre 2012, n. 260·
    • art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260·
    • cancellazione dall'elenco delle associazioni dei consumatori·
    • carenza dei presupposti·
    • compensazione delle spese di lite·
    • decreto ministeriale 21 dicembre 2012, n. 260·
    • delibera assembleare·
    • eccesso di potere·
    • erroneità della motivazione·
    • impugnazione delle delibere assembleari·
    • incertezza sulla figura del rappresentante legale·
    • rappresentanza legale dell'associazione·
    • requisiti per l'iscrizione nell'elenco·
    • sospensione dell'iscrizione·
    • violazione degli art. 24 e 97 della Costituzione·
    • violazione dell'art. 2378 c.c.·
    • violazione dell'art. 23 c.c.

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-07-21, n. 202312303
    Provvedimento:
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    • art. 116 c.p.a.·
    • art. 117 c.p.a.·
    • diritto alla salute·
    • discrezionalità amministrativa·
    • gestione dei rifiuti urbani·
    • interesse legittimo collettivo·
    • legittimazione ad agire·
    • obbligo di provvedere·
    • ostensione documentale·
    • principio di doverosità dell'azione amministrativa·
    • rappresentatività dell'associazione·
    • silenzio inadempimento·
    • tutela degli interessi collettivi
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