Articolo 25 del codice del consumo

Art. 25.((Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento))((1.Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a)i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b)il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c)lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravita' tale da alterare la capacita' di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d)qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e)qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.))
Entrata in vigore il 6 settembre 2007
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